Articolo 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Articolo 2Articolo 4
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1 giugno 2021
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31 luglio 2021
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25 febbraio 2023
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13))
Entrata in vigore il 25 febbraio 2023
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