Articolo 42 bis del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Articolo 42Articolo 43
Versione
31 luglio 2021
Art. 42-bis. (( (Disposizioni in materia sanitaria). )) (( 1. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio";
b) al comma 583, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
2. All' articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi" sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi" sono soppresse;
c) al comma 6:
1) il terzo periodo e' soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse.
3. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , dopo il comma 491 e' inserito il seguente:
"491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili".
4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , e' abrogato ))
Entrata in vigore il 31 luglio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente