Art. 39-septies. (( (Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative). )) (( 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle societa' start-up innovative di cui all' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalita' alternative all'atto pubblico ai sensi dell' articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 , e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime societa' conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all' articolo 2480 del codice civile .
3. Il compenso per l'attivita' notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 e' determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 ))
2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all' articolo 2480 del codice civile .
3. Il compenso per l'attivita' notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 e' determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 ))