Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461
Articolo 2
Versione
20 settembre 1985
Art. 1.
Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con propri decreti, le disposizioni tecniche concernenti le materie oggetto degli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, elencate nell' art. 687 del codice della navigazione , cosi' come modificato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , si atterra' ai seguenti criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nei successivi articoli del presente decreto:
1) le disposizioni definite come "norme", contenute nei predetti allegati, saranno introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, salvo l'impossibilita' motivata di conformarvisi; in tale ultimo caso verra' introdotta o mantenuta, se gia' esistente, una norma diversa da quella contenuta nell'allegato, ovvero non si dara' luogo ad alcuna disposizione per la singola fattispecie, fermo rimanendo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale;
2) le "pratiche raccomandate" contenute nei predetti allegati potranno essere introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, ove se ne ravvisi la necessita', ovvero mantenute come "pratiche raccomandate", salvo l'impossibilita' motivata di conformarvisi.
Qualora le "pratiche raccomandate" siano introdotte come tali nell'ordinamento nazionale esse costituiranno per i soggetti cui sono dirette meri indirizzi di comportamento non obbligatori ma discrezionalmente adottabili, a seconda delle esigenze, delle circostanze effettive e contingenti, delle possibilita' tecniche ed economiche di attuazione e delle scale prioritarie di intervento nel singolo settore.
Qualora la "pratica raccomandata" non sia introdotta, per la richiamata impossibilita' di conformarvisi, ovvero per lo stesso motivo, la "pratica raccomandata" sia modificata o sostituita da altra, diversa da quella contenuta nell'allegato, rimane fermo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.
Qualora alla raccomandazione contenuta nella "pratica raccomandata" gia' sia data in concreto attuazione in Italia, essa potra' essere introdotta come "norma", qualora non ostino considerazioni di opportunita' e valutazioni di ordine tecnico; in ogni caso sara' evidenziata l'effettivita' del comportamento seguito, e non l'aspetto del mero indirizzo di comportamento;
3) alle "appendici", "definizioni", "tavole" e "figure" contenute nei predetti allegati si applicano i criteri direttivi enunciati per le "norme" ovvero per le "pratiche raccomandate", a seconda che le suddette "appendici", "definizioni", "tavole" e "figure", siano riferite, nell'allegato, ad una "norma" ovvero ad una "pratica raccomandata";
4) delle "note" contenute nei predetti allegati, avendo esse la finalita' di fornire elementi esplicativi circa le "norme" e le "pratiche raccomandate", sara' tenuto conto, ove necessario, nella introduzione delle "norme" e "pratiche raccomandate" cui riferiscono;
5) i "supplementi", non costituendo parte integrante degli allegati, ma contenendo disposizioni tecniche complementari rispetto ad essi, saranno introdotti mediante apposite disposizioni ministeriali.
Relativamente ai "manuali" editi dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, contenenti disposizioni attuative degli allegati e non costituenti oggetto del disposto dell' art. 687 del codice della navigazione , cosi' come modificato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , essi saranno, in tutto o in parte, introdotti e diramati mediante apposite disposizioni ministeriali, qualora ritenuto necessario per l'attuazione dei decreti ministeriali di cui allo stesso art. 687 del codice della navigazione .
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 687 del codice della navigazione , come integrato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , concernente "Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea", e' il seguente:
"Art. 687 (Ministro competente). - L'amministrazione della navigazione aerea e' retta dal Ministro dei trasporti.
Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:
a) uniformita' di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
c) possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilita' degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappa e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;
11) unita' di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti".
Entrata in vigore il 20 settembre 1985
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