Art. 21.
Sono abrogate tutte le norme relative alla regolamentazione tecnica dell'aviazione civile internazionale contrarie o incompatibili con il presente decreto, nonche' tutte le disposizioni tecniche contenute nella vigente normativa contrarie o comunque non compatibili con le disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui al penultimo comma dell' art. 687 del codice della navigazione , cosi' come integrato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 .
Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, provvede ad effettuare controlli anche a carattere ispettivo al fine di verificare che sia date piena attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma.
Nota all'art. 21, comma primo:
Il testo del penultimo comma dell' art. 687 del codice della navigazione , cosi' come integrato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , e' riportato nella nota all'art. 1.
Sono abrogate tutte le norme relative alla regolamentazione tecnica dell'aviazione civile internazionale contrarie o incompatibili con il presente decreto, nonche' tutte le disposizioni tecniche contenute nella vigente normativa contrarie o comunque non compatibili con le disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui al penultimo comma dell' art. 687 del codice della navigazione , cosi' come integrato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 .
Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, provvede ad effettuare controlli anche a carattere ispettivo al fine di verificare che sia date piena attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma.
Nota all'art. 21, comma primo:
Il testo del penultimo comma dell' art. 687 del codice della navigazione , cosi' come integrato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , e' riportato nella nota all'art. 1.