Art. 3.
Il personale di volo e quello addetto ai servizi di terra, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di apposita licenza, attestato o abilitazione rilasciata dall'Autorita' competente secondo le modalita' fissate dall'emanando regolamento ex art. 3 legge 13 maggio 1983, n. 213 , nel rispetto dei principi di cui all'allegato I alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti il Ministro della difesa e gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato ed a quelli contenuti nel regolamento anzidetto, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 1 "licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.
Nota all'art. 3, primo comma:
Il testo dell' art. 731 del codice della navigazione , come integrato dall' art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), e' il seguente:
"Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La gente dell'aria comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi a terra;
c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche.
Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato I "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile Internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 ".
Il personale di volo e quello addetto ai servizi di terra, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di apposita licenza, attestato o abilitazione rilasciata dall'Autorita' competente secondo le modalita' fissate dall'emanando regolamento ex art. 3 legge 13 maggio 1983, n. 213 , nel rispetto dei principi di cui all'allegato I alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti il Ministro della difesa e gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato ed a quelli contenuti nel regolamento anzidetto, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 1 "licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.
Nota all'art. 3, primo comma:
Il testo dell' art. 731 del codice della navigazione , come integrato dall' art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), e' il seguente:
"Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La gente dell'aria comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi a terra;
c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche.
Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato I "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile Internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 ".