Articolo 10 - Accordo della Legge 2 gennaio 1989, n. 16
Articolo 9Articolo 11
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29 gennaio 1989
ARTICOLO 10



Le disposizioni del presente Accordo potranno essere
applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni
diplomatiche o consolari.



Entrata in vigore il 29 gennaio 1989