Articolo 38 - Elenco A
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22 giugno 1948
Art. 38.

Le forme di anisometropia, in cui, dopo la piu' utile correzione pratica tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 34. La constatazione dovra' farsi con osservazione in ospedale militare.

Avvertenza. - Per la correzione dell'anisometropia sembrerebbe logico dover provvedere ciascun occhio della lenta che richiede il Suo stato particolare di refrazione. Nella pratica pero' questa correzione non sempre soddisfa. E' quindi di solito preferibile dare ai due occhi la lente che convenga all'occhio meno difettoso e che procuri al soggetto una visione migliore per l'uso a cui l'occhiate deve servire (per la visione da vicino o da lontano).

Entrata in vigore il 22 giugno 1948
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