Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 novembre 1980
Art. 7.
Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarita' del servizio.
Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio e' determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.
Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la determinazione di cui al precedente comma e' limitata alle qualifiche di cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30 interessanti la sicurezza dell'esercizio.
Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma e' determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovra' acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza di parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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