Art. 42.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attivita' di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimita' della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.
Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste, in vicinanza di ferrovie.
L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attivita' di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.
Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.
Qualora, entro il termine su indicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attivita' previste dal presente articolo. 1 trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.
Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attivita' senza avere provveduto alle idonee recinzioni.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attivita' di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimita' della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.
Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste, in vicinanza di ferrovie.
L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attivita' di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.
Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.
Qualora, entro il termine su indicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attivita' previste dal presente articolo. 1 trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.
Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attivita' senza avere provveduto alle idonee recinzioni.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.