Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 82Articolo 84
Versione
30 novembre 1980
Art. 83.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione.
L'organo territorialmente competente e' quello del luogo ove e' stata constatata l'infrazione.
Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto e' invece trasmesso all'autorita' giudiziaria competente per il reato.
Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non e' obbligatoria, salva, comunque, la facolta' di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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