Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 novembre 1980
Art. 8.
Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri.
Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale e' tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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