Articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 80Articolo 82
Versione
30 novembre 1980
Art. 81.

L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.
Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente