Articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 55Articolo 57
Versione
30 novembre 1980
Art. 56.
Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.
Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla piu' vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
La distanza di cui al comma precedente e' aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.
Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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