Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 32Articolo 34
Versione
30 novembre 1980
Art. 33.
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonche' di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, e' vietato portare con se' sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.
Il divieto di cui al comma precedente non e' applicabile agli agenti della forza pubblica nonche' agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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