Art. 33.
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonche' di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, e' vietato portare con se' sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.
Il divieto di cui al comma precedente non e' applicabile agli agenti della forza pubblica nonche' agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonche' di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, e' vietato portare con se' sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.
Il divieto di cui al comma precedente non e' applicabile agli agenti della forza pubblica nonche' agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.