Articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 83Articolo 85
Versione
30 novembre 1980
Art. 84.
Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.
L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui e' avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente