Art. 17.
Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed e' tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarita' amministrativa e funzionale, nonche' l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumita' propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonche' sulla sicurezza delle proprie cose.
Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.
Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed e' tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarita' amministrativa e funzionale, nonche' l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumita' propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonche' sulla sicurezza delle proprie cose.
Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.