Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 16Articolo 18
Versione
30 novembre 1980
Art. 17.
Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed e' tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarita' amministrativa e funzionale, nonche' l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumita' propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonche' sulla sicurezza delle proprie cose.
Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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