Art. 43.
Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.
Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile .
Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.
Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile .