Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 42Articolo 44
Versione
30 novembre 1980
Art. 43.
Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.
Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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