Articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 68Articolo 70
Versione
30 novembre 1980
Art. 69.

Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non di proprieta' dell'azienda esercente, detto materiale puo' essere rimosso, anche prima dell'eventuale intervento dell'autorita' giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza, nonche', in mancanza, dei graduati ed agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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