Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 novembre 1980
Art. 4.

Nessuna ferrovia in concessione puo' essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonche' dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.
Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.
Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, e' punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000, salvo i casi di forza maggiore.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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