Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 50Articolo 52
Versione
30 novembre 1980
Art. 51.
Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovra', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo si applicano anche ad servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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