Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 novembre 1980
Art. 6.
Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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