Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 52Articolo 54
Versione
30 novembre 1980
Art. 53.

Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.
La distanza del ciglio piu' vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondita' partendo dal ciglio piu' esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia e' in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia e' in rilevato.
Tale distanza non potra' mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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