Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 62Articolo 64
Versione
30 novembre 1980
Art. 63.
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attivita' di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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