Art. 63.
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attivita' di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attivita' di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.