Art. 82. Certificato di idoneita' 1. Il certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato VII, e' rilasciato:
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneita', dall'autorita' marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneita' rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.
6. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita' provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita', sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
7. Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
8. Le unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.
Note all' art. 82 :
- L' art. 26 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
«Art. 26 (Certificato di sicurezza). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .».
- Il comma 3 dell'art. 2 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
«3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.
Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.».
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneita', dall'autorita' marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneita' rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.
6. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita' provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita', sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
7. Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
8. Le unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.
Note all' art. 82 :
- L' art. 26 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
«Art. 26 (Certificato di sicurezza). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .».
- Il comma 3 dell'art. 2 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
«3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.
Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.».