Articolo 12 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 dicembre 2008
Art. 12. Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita' 1. La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura del conservatore, e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la trascrizione puo' essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.
Entrata in vigore il 21 dicembre 2008
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