Articolo 22 della Legge 9 giugno 1947, n. 530
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 luglio 1947
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Versione
22 dicembre 2008
Art. 22. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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