Articolo 5 del Decreto 17 gennaio 1992, n. 224
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31 marzo 1992
Art. 5. Domanda di ammissione alle agevolazioni 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, diretta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente decreto.
2. Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo della societa' o atto notarile che ne provi l'esistenza;
b) certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa e' ubicata nei territori meridionali di cui al precedente art. 1, comma 1;
c) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale e' costituita:
- con maggioranza assoluta del numero dei soci di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore nonche', per le societa' di cui all'art. 1, lettera b), della relativa partecipazione finanziaria;
- esclusivamente da soci di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore;
- da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre societa' o cooperative beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge citato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto;
d) certificazione prefettizia antimafia per tutti i soci ed eventuali procuratori e, nel caso di societa' di capitali o societa' cooperative, per i componenti del consiglio di amministrazione, anche in presenza di amministratori delegati;
e) studio di fattibilita' del progetto che si intende realizzare, con l'indicazione delle assunzioni dei lavoratori dipendenti ai sensi del precedente art. 2, comma 1, lettera b), e degli eventuali fabbisogni formativi e di qualificazione professionale, comprendente i conti patrimoniali, i conti economici ed i flussi di cassa previsionali sviluppati, tenendo conto delle agevolazioni richieste, fino all'esercizio in cui, nelle ipotesi di progetto, si raggiungono i livelli di economicita' attesi. I conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2424- bis del codice civile .
3. Fino alla istituzione delle articolazioni territoriali di cui all' art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , la domanda di ammissione alle agevolazioni e' presentata alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Questa, previo accertamento della regolarita' e completezza della domanda e della documentazione allegata, ne trasmette una copia al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile e l'altra alla regione per il parere di competenza.
Note all'art. 5:
- Per quanto riguarda il D.L. n. 561/1985 vedasi in nota all'art. 1. - Il testo dell' art. 2424 del codice civile , come sostituito dall' art. 5 della legge 9 aprile 1991, n. 127 , e' il seguente: "Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altre partecipazioni;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
5) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.". - Il testo dell'art. 2424- bis del medesimo codice civile , aggiunto dall' art. 6 della legge 9 aprile 1991, n. 127 , e' il seguente: "Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce 'trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato' deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.". - L'art. 1, comma 7, del citato D.L. n. 786/1985 cosi' recita: "7. Il Comitato (trattasi del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, n.d.r.), di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attivita' di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarita' e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione".
Entrata in vigore il 31 marzo 1992
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