Articolo 1 del Decreto 17 gennaio 1992, n. 224
Articolo 2
Versione
31 marzo 1992
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Versione
11 marzo 1993
Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275 , le societa' aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e costituite come segue:
a) in forma cooperativa, ai sensi dell' art. 2511 e seguenti del codice civile , avente le caratteristiche di cui all' art. 1, comma 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 ;
b) in uno dei tipi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile . ((1)) 2. Per le societa' di cui al precedente comma 1, la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, deve essere costituita:
a) con maggioranza assoluta del numero dei soci di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore, anche nella ipotesi disciplinata dall' art. 2532, comma 3, del codice civile nonche', per le societa' di cui al precedente comma 1, lettera b), con maggioranza assoluta della relativa partecipazione finanziaria;
b) esclusivamente da soci di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore.
3. Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre societa' o cooperative beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 26 febbraio 1993, n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 10/03/1993, n. 11), "Dichiara che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44 ); conseguentemente annulla l'art. 1, primo comma, di detto decreto ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti beneficiari".
Entrata in vigore il 11 marzo 1993
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