2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 .
3. All' articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;
d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».
4. All' articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , la parola «dodici» e' sostituita dalla seguente:
«diciannove».
5. All'articolo 1-septies, comma l, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 , convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 , le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
((5-bis. All' articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021")) 6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione.
((7. Al fine di assicurare la continuita' del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 )) (( 7-bis. All' articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 , vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.
L'autorita' competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.
7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 , le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2022".
7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2019".
7-sexies. All' articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ))