Articolo 8 bis del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
Articolo 8Articolo 13
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1 marzo 2020
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17 agosto 2023
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18 dicembre 2024
Art. 8-bis. (( (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). )) ((1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 15 agosto 2025";
b) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025"))
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024
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