Articolo 39 quater del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
Articolo 39 terArticolo 40 bis
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1 marzo 2020
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10 ottobre 2023
Art. 39-quater. (Disavanzo degli enti locali) 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarieta' finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, puo' essere ripianato in non piu' di quindici annualita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalita' di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
((3-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita', dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facolta' di cui al periodo precedente puo' essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilita'))
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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