Articolo 29 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
Articolo 16 bisArticolo 17
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31 dicembre 2019
Art. 29. Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 1. All' articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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