2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita' effettuato in sede di rendiconto 2019, e' ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. ((12)) 3. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidita', nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. ((12)) 4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 29 aprile 2021, n. 80 (in G.U. 1ª s.s. 05/05/2021, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 ".