Art. 7. (Amissione in Magistratura e promozioni).
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 maggio 1970, n. 357))
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 maggio 1970, n. 357))