Articolo 7 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 6Articolo 8
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1 luglio 1951
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23 maggio 1952
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6 novembre 1955
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3 luglio 1970
Art. 7. (Amissione in Magistratura e promozioni).

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 maggio 1970, n. 357))
Entrata in vigore il 3 luglio 1970