Articolo 52 - Accordo della Legge 8 maggio 2019, n. 42
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26 maggio 2019
Art. 52.

Cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione

1. Le parti mirano a sviluppare, nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, capacita' che abbraccino tutte le attivita' che rientrano nei meccanismi o negli accordi di cooperazione esistenti di reciproco interesse. A tal fine, le parti promuovono lo scambio di informazioni, la partecipazione dei propri organismi di ricerca e lo sviluppo tecnologico riguardo alle seguenti attivita' di cooperazione, nel rispetto delle proprie norme interne:
a) scambio di informazioni sulle rispettive politiche nei settori della scienza e della tecnologia;
b) attivita' congiunte di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologie e di know-how, anche per quanto riguarda l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. E' rivolta particolare attenzione allo sviluppo del potenziale umano quale base duratura dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di solidi legami tra le comunita' scientifiche e tecnologiche delle parti a livello interno e regionale. A tal fine, sono promossi gli scambi di ricercatori e delle migliori prassi in materia di progetti di ricerca.
3. I centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate situate nell'Unione europea e a Cuba partecipano, se del caso, alla cooperazione nei settori scientifico, tecnologico e della ricerca.
4. Le parti convengono di ricorrere a tutti gli strumenti che consentono di aumentare il numero di professionisti altamente qualificati e di migliorarne le capacita', anche attraverso la formazione, la ricerca collaborativa, le borse di studio e gli scambi.
5. Le parti promuovono la partecipazione dei propri organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per conseguire un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa conformemente alle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di organismi di paesi terzi.

Entrata in vigore il 26 maggio 2019