Articolo 80 - Accordo della Legge 8 maggio 2019, n. 42
Articolo 79Articolo 81
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26 maggio 2019
Art. 80.

Investimenti

Le parti incentivano l'intensificazione dei flussi di investimenti grazie alla conoscenza reciproca della legislazione pertinente e all'instaurazione di un contesto attraente e prevedibile per gli investimenti reciproci mediante un dialogo volto a migliorare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti e a promuovere un regime commerciale e di investimenti stabile, trasparente e non discriminatorio.

Entrata in vigore il 26 maggio 2019