Art. 2. Oggetto del regolamento 1. Il Ministero puo' autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di tipo approvato dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.
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15 dicembre 1994
15 dicembre 1994
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- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/04/2014, n. 1763Provvedimento: […] Se così è, risulta intervenuta la condizione di cui all'art. 56 dello Statuto a più riprese citato (norma speciale e di analogo contenuto rispetto agli artt. 1 e 2 del dPR n. 393/1994, che, essi pure, fanno riferimento alle opere “pubbliche di interesse statale”), avuto riguardo alla circostanza che trattasi di opera su demanio statale.Leggi di più...
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