Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 393
Articolo 1Articolo 3
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15 dicembre 1994
Art. 2. Oggetto del regolamento 1. Il Ministero puo' autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di tipo approvato dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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