Articolo 10 del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 marzo 2016
Art. 10. Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento 1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il procedimento, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza.
2. La sospensione del processo conseguente al divieto di pronunciare sentenza, di cui e' data immediata notizia al procuratore generale, non puo' avere durata superiore a venti giorni.
Entrata in vigore il 22 marzo 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente