Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o piu' Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona;
b) «autorita' competente»: l'autorita' giudiziaria o altra autorita' legittimata in forza della legislazione dello Stato membro di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali paralleli;
c) «autorita' contattante»: l'autorita' di uno Stato membro dinanzi alla quale e' in corso un procedimento penale che contatta l'autorita' di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di procedimenti paralleli;
d) «autorita' contattata»: l'autorita' di uno Stato membro cui l'autorita' contattante di altro Stato membro chiede di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli.
a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o piu' Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona;
b) «autorita' competente»: l'autorita' giudiziaria o altra autorita' legittimata in forza della legislazione dello Stato membro di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali paralleli;
c) «autorita' contattante»: l'autorita' di uno Stato membro dinanzi alla quale e' in corso un procedimento penale che contatta l'autorita' di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di procedimenti paralleli;
d) «autorita' contattata»: l'autorita' di uno Stato membro cui l'autorita' contattante di altro Stato membro chiede di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli.