Articolo 6 del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 marzo 2016
Art. 6.


Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorita' di altro Stato membro

1. La richiesta dell'autorita' giudiziaria italiana diretta, ai sensi dell'articolo 4, all'autorita' competente di altro Stato membro contiene le seguenti informazioni:
a) indicazione dell'autorita' competente;
b) descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale;
c) identita' dell'indagato o dell'imputato e, se del caso, delle persone offese e di quelle danneggiate dal reato;
d) fase, stato e grado del procedimento penale;
e) custodia cautelare cui e' sottoposto l'indagato o l'imputato;
f) ogni altra informazione che si ritenga opportuno fornire.
Entrata in vigore il 22 marzo 2016
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