2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.
3. Nell' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , ((la lettera d) e' abrogata)) .
4. Nell' articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le parole: "nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 " sono soppresse.
5. Nell' articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , il terzo periodo e' soppresso.
6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 e' abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 ((del presente decreto)) .
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.