(( 1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, e dall' articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive modificazioni, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all' articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, nonche', agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2 , del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990 . La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004 )) 2. In alternativa alla richiesta di rimborso la societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Puo' altresi' cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000.
3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei crediti.