Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128
Articolo 8Articolo 10
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8 maggio 1969
Art. 9. Sezioni di specialita'

Le sezioni di specialita', laddove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.
Non possono essere aggregate ad una divisione affine piu' di due sezioni di specialita'.
Qualora non sia possibile aggregare la sezione di specialita' ad una divisione affine, la sezione e' autonoma ed e' affidata ad un sanitario specialista nella materia, che abbia conseguito l'idoneita' a primario nella stessa disciplina, con qualifica di aiuto, capo della sezione autonoma, che ne ha la responsabilita'.
L'aiuto specialista e' coadiuvato da almeno un assistente.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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