Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128
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8 maggio 1969
Art. 15. Servizio di radiologia

Ogni ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia.
Per gli ospedali di zona il servizio e' limitato alla radiodiagnostica, mentre la istituzione della radioterapia e connessa alle prescrizioni che, in rapporto alle esigenze nosologiche e ambientali, sono dettate dal piano regionale ospedaliero.
Il servizio radiologico e' affidato ad uno o piu' primari radiologi, coadiuvati da aiuti e da assistenti specialisti in numero adeguato alle esigenze operative.
Il servizio radiologico deve disporre delle attrezzature e dei locali adatti al corretto e rapido espletamento dei compiti di istituto.
Il servizio radiologico, comprensivo della radio-diagnostica e radio-terapia, puo' essere costituito da un solo primariato negli ospedali sino a 600 posti-letto.
La dotazione organica minima deve comprendere:
negli ospedali sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto;
negli ospedali tra 200 e 400 posti-letto: un primario, un aiuto, un assistente;
negli ospedali tra 400 e 600 posti-letto: un primario;
un aiuto ogni 300-400 posti-letto, un assistente ogni 150-250 posti-letto.
Negli ospedali con un numero di posti-letto superiore ai 600, qualora le esigenze lo richiedano, si istituiscono distintamente il servizio di radio-diagnostica e la divisione di radio-terapia, assegnando a quest'ultima l'organico che compete alle divisioni di degenza.
In base all'entita' del lavoro da svolgere e alla specifica competenza richiesta, possono essere istituiti settori radiologici specializzati autonomi. A capo di tali settori sono posti almeno aiuti in possesso dell'idoneita' a primario radiologo.
Negli ospedali per lungodegenti e convalescenti il servizio deve essere organizzato in rapporto alle reali esigenze degli stessi.
Quando vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi quelli serviti da settori specializzati, viene istituito, per ogni 1000 posti-letto, un altro primariato di radiodiagnostica tenendo presente il principio della massima utilizzazione delle attrezzature esistenti e la opportunita' di predisporre strutture organizzative funzionali secondo quanto indicato dall'art. 10.
In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti degli enti ospedalieri devono prevedere un adeguato numero di tecnici di radiologia.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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