Provvedimento: Gli artt 35 e 45 del RD 8 luglio 1937 n 1516 sul funzionamento delle commissioni tributarie, nella parte in cui fanno decorrere il termine per l'impugnazione del contribuente dalla data di comunicazione del dispositivo, operano esclusivamente nell'ambito del procedimento davanti alle commissioni medesime, e non anche, pertanto, con riguardo al ricorso per Cassazione, che venga proposto, avverso pronuncia definitiva, ai sensi dell'art 111 della Costituzione. Tale ricorso e soggetto ai termini di cui agli artt 325-327 cod proc civ, e, quindi, in difetto di notificazione della intera decisione, e proponibile entro un anno dal deposito della stessa. ( V 1978/72, mass n 359101).*
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