Articolo 48 del Regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516
Articolo 47Articolo 49
Versione
25 settembre 1937
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Versione
22 dicembre 2008
Art. 48. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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