Art. 7. 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , e' sostituito dal seguente:
«1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , le parole: «comitato scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-scientifico».
3. All' articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).».
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 7 (Organi). - 1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.».
«1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , le parole: «comitato scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-scientifico».
3. All' articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).».
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 7 (Organi). - 1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.».