Art. 10. 1. L' articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attivita' gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorita' e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonche' le attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione;
c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) definisce l'organizzazione degli uffici;
e) nomina e revoca i direttori dei settori di attivita' culturali e il direttore generale;
f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attivita' culturali sulla base dei relativi progetti;
g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;
i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione e' sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso;
l) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione;
m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
2. In caso di parita' di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente.
3. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno quattro volte l'anno. Puo' inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
4. Lo statuto fissa le modalita' di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.».
«Art. 10 (Compiti del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attivita' gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorita' e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonche' le attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione;
c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) definisce l'organizzazione degli uffici;
e) nomina e revoca i direttori dei settori di attivita' culturali e il direttore generale;
f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attivita' culturali sulla base dei relativi progetti;
g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;
i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione e' sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso;
l) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione;
m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
2. In caso di parita' di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente.
3. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno quattro volte l'anno. Puo' inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
4. Lo statuto fissa le modalita' di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.».