Articolo 17 del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1
Articolo 16Articolo 18
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15 gennaio 2004
Art. 17. 1. All' articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , al comma 2, la parola: «vigilante» e' sostituita dalle seguenti: «per i beni e le attivita' culturali».
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 24 (Vigilanza). - 1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Societa' di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto.
Puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, puo' adottare i provvedimenti previsti dall'art. 23.
2. La Societa' di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero per i beni e le attivita' culturali le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' della Societa' di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Societa' di cultura, nonche' l'ultimo bilancio.».
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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